Infedeltà coniugale

Adulterio e tradimento sono, nella pratica, la stessa cosa ma il termine cambia a seconda dello status della coppia. Si parla di adulterio se la coppia è sposata e di tradimento se non lo è. Altra differenza è il tipo di rapporto extraconiugale, se si tratta di un rapporto occasionale viene definito tradimento mentre se si tratta di un rapporto continuativo, anche di tipo sentimentale, si parla di adulterio. Per tradimento, comunque, non si intende solo quello fisico ma anche lo scambio di messaggi espliciti in chat è ormai entrato nella casistica della giurisprudenza come elemento sufficiente ad addebitare la colpa ad uno dei coniugi in caso di separazione.

L’adulterio non è un reato inteso come tale ma lo era sino a qualche anno fa e lo è ancora in diversi Paesi del mondo come ad esempio la Corea. Per reato si intende che la pena era il carcere. Ma non per tutti, secondo gli articoli 559 e 560 del Codice Penale esisteva una netta distinzione fra uomini e donne, se era la donna a commettere adulterio si trattava di reato ma per il marito il tradimento era punito solo in caso di concubinato, ovvero se l’amante avesse vissuto all’interno della residenza matrimoniale stessa.

Fortunatamente, questi articoli di legge sono stati dichiarati incostituzionale alla fine degli anni Sessanta. Al giorno d’oggi, dunque, nessuno finirà in prigione per aver tradito il compagno o la compagna, quello che invece è possibile fare è richiedere un risarcimento e la separazione con addebito. Questo è un diritto che spetta solo alle coppie sposato, per le coppie di fatto nulla da fare, non possono chiedere nè risarcimento nè l’addebito della separazione.

La separazione con addebito significa richiedere al giudice di addebitare la colpa della fine del matrimonio al coniuge che ha tradito, fisicamente o meno che ha come risultato la
la perdita del diritto al mantenimento, anche se si ha un reddito più basso rispetto all’altro coniuge. Ricordate che non è possibile richiedere l’addebito per quello che viene chiamato tradimento per ripicca, se cioè il coniuge tradisce dopo essere venuto a conoscenza del precedente tradimento dell’altro non può essergli imputata alcuna colpa.

Se, oltre al danno creato al rapporto matrimoniale, il tradimento ha avuto un effetto negativo sulla dignità del coniuge tradito, quest’ultimo potrà fare richiesta di risarcimento danni dinanzi alla Corte. Per fare richiesta di risarcimento, quindi, non è sufficiente provare che durante la vita matrimoniale fosse in corso una relazione parallela ma che questa relazione parallela abbia causato un vero e proprio danno all’onore ed alla reputazione del coniuge. Se, ad esempio, la relazione extraconiugale è avvenuta in maniera pubblica, o si sono verificate situazioni durante le quali il partner infedele ha umiliato pubblicamente e continuativamente il coniuge.

Per quanto riguarda i fidanzati, invece, come per le coppie di fatto non è possibile richiedere risarcimenti danni o separazione con addebito ma è possibile richiedere una compensazione se determinate spese sono state già sostenute, ad esempio quelle per la preparazione della celebrazione del matrimonio. È possibile poi richiedere il risarcimento del danno non per il tradimento in sè ma per le conseguenze che potrebbe aver portato al partner in termini psicologici, o per via di situazioni diffamatorie o, ancora, se si fossero verificati episodi di stalking da parte dell’amante.

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